Statuto dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo I

E’ costituito l ‘ISTITUTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI,  in breve I.S.U.S., che segue quale fine esclusivo la promozione, lo sviluppo e la ricerca delle scienze umane, sociali e culturali.

Articolo 2

L’Istituto ha sede attualmente in Latina, C/O  “Liceo Scientifico Statale Maiorana” via Sezze snc, e potrà  istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città  d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà  essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’Istituto è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività .
L’Istituto è costituito nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Adotterà  le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica.

Articolo 3

La durata è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L’Istituto  è un’organizzazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per la promozione, lo sviluppo e la ricerca delle scienze umane, sociali e culturali.
L’Istituto è apartitico e si atterrà  ai seguenti principi: assenza di fine di lucro e democraticità  della struttura.
L’Istituto opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’Istituto trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato la nascita e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali, l’Istituto in particolare si propone:

a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini  in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) di uscire da ambiti di ricerca circoscritti, allacciare legami con il “villaggio globale” ed aprirsi alle scienze umane e sociali, consapevole della centralità  che esse hanno nella formazione generale del cittadino;
d) di incidere sui processi culturali e sociali del territorio, allo scopo di promuovere la coscienza dei problemi ed i valori della democrazia e della partecipazione, contribuendo all’elaborazione di criteri di interpretazione e di lettura dei processi storici, sociali e culturali, la cui conoscenza può permettere di orientarsi consapevolmente nel presente;
e) di promuovere e coordinare iniziative di ricerca e di studio, individuali e di gruppo, di formazione e di aggiornamento, di consulenza per progetti didattici, di ricerca e di divulgazione;
f) di coordinare e di collaborare a studi e ricerche di soci e non, di enti e privati;
g) di promuovere ricerche storico-sociali, che coniughino l’ambito locale con i processi nazionali ed internazionali, raccogliere, censire e diffondere esperienze didattiche elaborate nella scuola o per la scuola;
h) di realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado e per operatori socio-culturali;
i) di pubblicare e divulgare i materiali acquisiti;
j) di organizzare confronti pubblici periodici sui temi programmati annualmente;
k) di promuovere scambi culturali a livello nazionale ed internazionale.

L’Istituto si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società  o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Istituto potrà  inoltre svolgere qualsiasi altra attività  culturale o ricreativa e potrà  compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Istituto potrà , esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività  marginali previste dalla legislazione vigente.
L’Istituto è aperto a chiunque condivida principi di solidarietà .

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell’Istituto in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci possono essere :

Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
Soci Operativi
Sono soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’Istituto prestando una attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Soci Onorari
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Istituto o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Istituto in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci Onorari e Sostenitori o Promotori possono partecipare come osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 6

Gli aderenti sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Istituto.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  • dimissioni: ogni socio può recedere dall’Istituto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà  decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  • espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Istituto non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
I soci  prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo  8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Istituto è rivolto e per sopperire alle spese di funzionamento saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti dalle attività  (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Istituto;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività  commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell’Istituto i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL’ISTITUTO

Articolo 9

Sono organi dell’Istituto:

a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori;
d) i Probiviri;
e) il Presidente.

Articolo 10

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità  degli aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità  alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli aderenti.
L’assemblea  può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ha il compito:

a) di ratificare l’entità  delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) di deliberare sulle modifiche dello statuto sociale e sull’eventuale scioglimento dell’Istituto.

Articolo 11

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Istituto, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Istituto o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli aderenti o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Istituto presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una  delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità  delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà  degli aderenti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.  Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Istituto e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli aderenti intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Istituto o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell’Istituto o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,  impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’Istituto, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo I5

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà  in facoltà  del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Istituto.
Detto regolamento dovrà  essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà  con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà , il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà  essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà  essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà  indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Istituto o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Istituto.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Istituto o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità  prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà  redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Istituto; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica due anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Istituto tutti i provvedimenti, ancorchè ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Istituto e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:

  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Istituto;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Istituto;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Istituto;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità  ed esigenze per l’Istituto e gli aderenti;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Istituto.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità  di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso e’ sostituito dal Vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità  da stabilirsi la vigilanza sulle attività  dell’Istituto e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli aderenti. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dell’Istituto è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea, verificare e controllollare l’operato del Consiglio Direttivo,  e l’operato dell’Istituto per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà  altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà  utili, al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà  essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Istituto non potrà  essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà  interamente devoluto ad altri Enti,  associazioni  operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

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